Onorevoli Colleghi! - Con la legge n. 342 del 2000 sono state apportate alcune modifiche alle norme sull'organo di governo della magistratura tributaria (articoli 17 e successivi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545), ma le innovazioni introdotte, anche se in parte positive, sono state affrettate e sono ancora insufficienti o lacunose.
Con la presente proposta di legge si mira a uniformare, considerata la stretta affinità delle funzioni svolte, sia pure con qualche adattamento, le norme sulla composizione dell'organo di governo della magistratura tributaria a quelle emanate con la legge 21 luglio 2000, n. 205, per il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e per il consiglio di presidenza della Corte dei conti.
La categoria dei magistrati tributari è molto eterogenea perché molto diversa è la loro provenienza (un terzo di loro è costituito da magistrati o da ex magistrati professionali con funzioni prevalentemente di presidenti o di vice presidenti e i restanti due terzi sono professionisti o pubblici dipendenti o pensionati). Pertanto la composizione dell'organo di autogoverno della magistratura tributaria può e deve essere, anche per espressa disposizione di legge, rappresentativa delle diverse «categorie» di magistrati tributari.
Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in quanto organo di governo della magistratura tributaria, non può e non deve in alcun modo dipendere o apparire in posizione di dipendenza dal Ministero dell'economia e delle finanze, che è parte in causa nei processi tributari o quanto meno a questi molto interessato, perché ciò nuoce alla credibilità della giustizia. Pertanto, si propone che le competenze concernenti il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, finora